Art. 2.
                 Autorizzazione e limiti all'impiego
              degli APR in dotazione alle Forze armate
  1.  In  attesa  dell'emanazione  di  una  normativa  che disciplini
l'aeronavigabilita' e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo
generale,  le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare APR
in dotazione in attivita' operative e addestrative per la difesa e la
sicurezza nazionale.
  2.   L'impiego   degli  APR  avviene  nell'ambito  di  spazi  aerei
determinati  e  con  le limitazioni stabilite nell'apposito documento
tecnico-operativo  adottato  dall'Aeronautica  militare,  sentita  la
Forza   armata  che  impiega  gli  APR,  e  dall'Ente  nazionale  per
l'aviazione civile, di concerto con l'ENAV S.p.a., per gli aspetti di
gestione e controllo del traffico aereo.
  3.  Le  limitazioni  di  cui  al  comma 2, riguardanti i profili di
missione,   le   procedure   operative,  le  aree  di  lavoro  e  gli
equipaggiamenti,  sono  stabilite  nel  rispetto  dei  principi della
sicurezza del volo.
  4.  Nel  corso  di operazioni sul territorio nazionale o all'estero
connesse  a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli
APR non e' sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.