Art. 4.
                      (Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al
comma  8,  le  parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale"
sono  sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un
anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2.  Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e'
abrogato.
3.  Alla  legge  12  giugno  1913, n. 611, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1 e' abrogato;
b)  all'articolo  2,  lettera  a),  le parole: "dell'articolo 491 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del
libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c)  all'articolo  8,  le  parole: "dell'articolo 491" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'articolo 727".
 
          Note all'art. 4:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  27 gennaio  1992,  n.  116,  (Attuazione della
          direttiva  n.  86/609/CEE  in  materia  di protezione degli
          animali  utilizzati  a  fini  sperimentali  o ad altri fini
          scientifici), come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono
          essere  eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato
          ricercato,   non  sia  possibile  utilizzare  altro  metodo
          scientificamente  valido,  ragionevolmente  e  praticamente
          applicabile, che non implichi l'impiego di animali.
              2.  Quando  non  sia  possibile  ai  sensi  del comma 1
          evitare  un  esperimento, si deve documentare all'autorita'
          sanitaria  competente  la  necessita'  del  ricorso  ad una
          specie  determinata  e  al  tipo  di  esperimento; tra piu'
          esperimenti debbono preferirsi':
                1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
                2)  quelli  che implicano l'impiego di animali con il
          piu' basso sviluppo neurologico;
                3)   quelli  che  causano  meno  dolore,  sofferenza,
          angoscia o danni durevoli;
                4)   quelli  che  offrono  maggiori  probabilita'  di
          risultati soddisfacenti.
              3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto
          anestesia generale o locale.
              4.  Un  animale  non puo' essere utilizzato piu' di una
          volta  in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia
          o sofferenze equivalenti.
              5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente
          o  sotto  la  loro  diretta responsabilita', da laureati in
          medicina   e  chirurgia,  medicina  veterinaria,  biologia,
          scienze  naturali  o  da  persone  munite  di  altro titolo
          riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro
          della   sanita',   di   concerto   con  il  Ministro  della
          universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
              6.  Le  persone  che  effettuano  esperimenti  o quelle
          persone  che  si  occupano  direttamente  o  con compiti di
          controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere
          un'istruzione e una formazione adeguata.
              7.  La  persona  che  esegue  l'esperimento  o ne ha la
          supervisione  deve inoltre avere una formazione scientifica
          attinente  alle attivita' sperimentali di sua competenza ed
          essere  in  grado  di  manipolare  e  curare gli animali di
          laboratorio,  deve  inoltre  aver  dimostrato all'autorita'
          competente  di  aver  raggiunto  un  sufficiente livello di
          formazione in proposito.
              8.  Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con la
          reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a
          15.000  euro,  oltre  che con la sanzione amministrativa da
          lire  10  milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione
          continuata  o  di  recidiva,  la sanzione amministrativa e'
          aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento
          penale,  il  responsabile  viene  sospeso per un massimo di
          cinque   anni   da   ogni   autorizzazione   ad  effettuare
          esperimenti su animali.
              9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione
          amministrativa,  pecuniaria  di cui al comma 8 diminuita di
          un terzo.
              10.  Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo
          che  il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria
          amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni».
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 14 agosto
          1991,  n.  281,  (Legge  quadro  in  materia  di animali di
          affezione  e  prevenzione  del randagismo), come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              «Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani, gatti
          o   qualsiasi   altro   animale   custodito  nella  propria
          abitazione,  e'  punito  con la sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  da  lire  trecentomila a lire un
          milione.
              2.   Chiunque  omette  di  iscrivere  il  proprio  cane
          all'anagrafe  di  cui al comma 1 dell'art. 3, e' punito con
          la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma di
          lire centocinquantamila.
              3.  Chiunque,  avendo  iscritto il cane all'anagrafe di
          cui  al  comma 1  dell'art.  3,  omette  di  sottoporlo  al
          tatuaggio,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma di lire centomila.
              4.  Chiunque  fa  commercio  di cani o gatti al fine di
          sperimentazione,  in  violazione  delle  leggi  vigenti, e'
          punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
              5. (Comma abrogato).
              6.  Le  entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
          di  cui  ai  commi  1,  2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per
          l'attuazione della presente legge previsto dall'art. 8.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge
          12 giugno  1913,  n.  611  (Provvedimenti per la protezione
          degli animali), come modificati dalla legge qui pubblicata:
              «Art. 2. - Possono conseguire la personalita' giuridica
          le  Societa'  protettrici  degli  animali che si prefiggono
          tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
                a)  promuovere,  anche  a  mezzo di agenti propri, la
          piu'  efficace  applicazione del titolo IX-bis del libro II
          del  codice  penale  e  dell'art. 727 del medesimo codice e
          delle  disposizioni  stabilite  nella  presente  o in altre
          leggi  o  regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettenti
          la protezione degli animali;
                b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche,
          a  cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i
          conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli
          a  proporzionare  le  fatiche  alle forze degli animali e a
          trame  il  miglior  risultato  utile,  senza  che  ne siano
          debilitati o vessati;
                c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli
          animali,  sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze,
          sia  distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi
          agli  insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni
          sulla necessita' di proteggere gli animali.».
              «Art. 8. - Meta' delle ammende a cui siano condannati i
          contravventori  alle  disposizioni  della  presente legge e
          dell'art.  727  del  codice  penale,  in seguito a denuncia
          delle  guardie  delle  Societa'  protettrici degli animali,
          sono devolute alle Societa' stesse.».