Art. 5.
                        (Attivita' formative)
1.  Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o
maggiori  oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi
didattici  delle  scuole  e degli istituti di ogni ordine e grado, ai
fini  di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia
comportamentale  degli  animali  e  del loro rispetto, anche mediante
prove pratiche.