Art. 7.
                   (Diritti e facolta' degli enti
                        e delle associazioni)
1.  Ai  sensi  dell'articolo  91  del  codice di procedura penale, le
associazioni   e   gli  enti  di  cui  all'articolo  19-quater  delle
disposizioni   di  coordinamento  e  transitorie  del  codice  penale
perseguono  finalita'  di  tutela  degli  interessi  lesi  dai  reati
previsti dalla presente legge.
 
          Note all'art. 7:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  91  del  codice di
          procedura penale:
              «Art.  91  (Diritti  e  facolta'  degli  enti  e  delle
          associazioni  rappresentativi di interessi lesi dal reato).
          -  1.  Gli  enti  e le associazioni senza scopo di lucro ai
          quali,  anteriormente alla commissione del fatto per cui si
          procede,  sono  state  riconosciute,  in  forza  di  legge,
          finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
          esercitare,  in  ogni  stato  e  grado  del procedimento, i
          diritti  e  le  facolta' attribuiti alla persona offesa dal
          reato».
              - Per  il  testo dell'art. 19-quater delle disposizioni
          di  coordinamento e transitorie del codice penale vedi art.
          3 della presente legge.