Art. 3.
    1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di  euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo
onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
    2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.