(Protocollo - art. 2)
                             Articolo 2 
 
   1. Le risorse finanziarie  di  cui  all'Articolo  1  del  presente
Protocollo Aggiuntivo saranno utilizzate dalla  Parte  Russa  per  la
continuazione della realizzazione del sistema di distribuzione di gas
naturale ai fini della  costruz  ione  dell'impianto  di  distruzione
delle armi chimiche di Shchuch'ye (Regione di Kurgan). 
   2. Le risorse finanziarie indicate all'Articolo 1  d  el  presente
Protocollo Aggiuntivo saranno trasferite dalla  Parte  Italiana  alla
Parte Russa in due parti uguali di 2,5 milioni di Euro (due milioni e
cinquecentomila) per gli anni 2003 e  2004.  Le  risorse  finanziarie
suindicate saranno utilizzate dalla Parte Russa secondo le  modalita'
definite nell'Accordo del 20 gennaio 2000 ed esclusivamente  per  gli
scopi previsti dal presente Protocollo Aggiuntivo. 
   3. Le attivita' previste da questo Protocollo  Aggiuntivo  saranno
realizzate in base alle pertinenti norme dell'Accordo del 20  gennaio
2000.