Art. 3.
1.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
508.000  euro  per  l'anno  2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2004,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 22 luglio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli