Art. 2.
                    Accesso gratuito al servizio
  1.  L'accesso  agli  archivi  del  CED,  della  legislazione  e dei
provvedimenti  della Corte costituzionale, e' gratuito, conformemente
al disposto di cui all'articolo 64-sexies della legge 22 aprile 1941,
n. 633.
  2. L'accesso e la consultazione avviene secondo modalita' operative
stabilite   dalla   direzione   generale   dei   sistemi  informativi
automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,  che  puo'  limitare
l'utilizzazione  del  servizio,  in  funzione di particolari esigenze
tecniche  o  organizzative,  sentito  il primo presidente della Corte
suprema di cassazione.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta il testo dell'art. 64-sexies della citata
          legge 22 aprile 1941, n. 633:
              «Art.       64-sexies. - 1. Non      sono      soggetti
          all'autorizzazione  di  cui  all'art. 64-quinquies da parte
          del titolare del diritto:
                a) l'accesso  o  la consultazione della banca di dati
          quando  abbiano  esclusivamente  finalita'  didattiche o di
          ricerca  scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa,
          purche'  si  indichi  la  fonte  e  nei  limiti  di  quanto
          giustificato   dallo   scopo  non  commerciale  perseguito.
          Nell'ambito  di  tali attivita' di accesso e consultazione,
          le  eventuali  operazioni  di riproduzione permanente della
          totalita'  o  di  parte  sostanziale del contenuto su altro
          supporto  sono  comunque  soggette  all'autorizzazione  del
          titolare del diritto;
                b) l'impiego  di  una  banca  di  dati  per  fini  di
          sicurezza   pubblica   o   per  effetto  di  una  procedura
          amministrativa o giurisdizionale.
              2.  Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le
          attivita'  indicate  nell'art. 64-quinquies poste in essere
          da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una
          sua  copia, se tali attivita' sono necessarie per l'accesso
          al  contenuto  della  stessa  banca  di  dati  e per il suo
          normale  impiego;  se  l'utente legittimo e' autorizzato ad
          utilizzare  solo una parte della banca di dati, il presente
          comma si applica unicamente a tale parte.
              3.  Le clausole contrattuali pattuite in violazione del
          comma  2  sono  nulle  ai  sensi  dell'art. 1418 del codice
          civile.
              4.  Conformemente  alla  Convenzione  di  Berna  per la
          protezione  delle opere letterarie e artistiche, ratificata
          e  resa  esecutiva  con  legge  20 giugno  1978, n. 399, le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non possono essere
          interpretate in modo da consentire che la loro applicazione
          arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o
          entri  in  conflitto  con il normale impiego della banca di
          dati.».