Art. 2. Accesso gratuito al servizio 1. L'accesso agli archivi del CED, della legislazione e dei provvedimenti della Corte costituzionale, e' gratuito, conformemente al disposto di cui all'articolo 64-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633. 2. L'accesso e la consultazione avviene secondo modalita' operative stabilite dalla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, che puo' limitare l'utilizzazione del servizio, in funzione di particolari esigenze tecniche o organizzative, sentito il primo presidente della Corte suprema di cassazione.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 64-sexies della citata legge 22 aprile 1941, n. 633: «Art. 64-sexies. - 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 64-quinquies da parte del titolare del diritto: a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalita' didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purche' si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attivita' di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalita' o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto; b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale. 2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attivita' indicate nell'art. 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attivita' sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo e' autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'art. 1418 del codice civile. 4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.».