Art. 4.
                Ricerche presso gli uffici giudiziari
  1.  I  capi  degli  uffici  giudiziari possono ammettere coloro che
esercitano   professioni   legali  alla  fruizione  del  servizio  di
informatica  giuridica,  fornito  dal  CED,  negli uffici giudiziari,
compatibilmente con le disponibilita' di personale e di mezzi.