Art. 5.
             Categorie ammesse al servizio gratuitamente
  1.  All'articolo  15  del  decreto  del Presidente della Repubblica
21 maggio  1981,  n.  322, come modificato dal decreto del Presidente
della  Repubblica  28  novembre 1985, n. 759, dopo il terzo comma, e'
aggiunto  il  seguente:  «La  disposizione  di  cui al terzo comma si
applica  anche  ai  giudici  di  pace  ed  ai  magistrati  onorari in
servizio.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 17 giugno 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti
il 26 luglio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 259
 
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 15 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  21 maggio 1981, n. 322,
          gia' modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
          28 novembre 1985, n. 759, come ulteriormente modificato dal
          regolamento qui pubblicato:
              «Art.  15 - Le  disposizioni  dell'art. 14 si applicano
          anche  nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni e
          degli  enti  pubblici di cui alle categorie A e B dell'art.
          4,  i quali accedono al servizio di informatica per ragioni
          inerenti al loro ufficio.
              L'accesso  a tale servizio e' gratuito per i dipendenti
          delle   amministrazioni   dello   Stato  sia  centrali  che
          periferiche  di  livello  almeno  provinciale,  purche'  su
          richiesta  della  amministrazione di appartenenza fatta per
          ragioni di ufficio.
              I magistrati usufruiranno gratuitamente del servizio di
          informatica  sia mediante l'uso diretto dei terminali degli
          uffici  giudiziari, sia mediante l'uso di terminali o altre
          apparecchiature  installati  a proprie spese e tecnicamente
          compatibili con la rete.
              La  disposizione di cui al terzo comma si applica anche
          ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio.».