Art. 5. Categorie ammesse al servizio gratuitamente 1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al terzo comma si applica anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 giugno 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 259
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, gia' modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, come ulteriormente modificato dal regolamento qui pubblicato: «Art. 15 - Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui alle categorie A e B dell'art. 4, i quali accedono al servizio di informatica per ragioni inerenti al loro ufficio. L'accesso a tale servizio e' gratuito per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche di livello almeno provinciale, purche' su richiesta della amministrazione di appartenenza fatta per ragioni di ufficio. I magistrati usufruiranno gratuitamente del servizio di informatica sia mediante l'uso diretto dei terminali degli uffici giudiziari, sia mediante l'uso di terminali o altre apparecchiature installati a proprie spese e tecnicamente compatibili con la rete. La disposizione di cui al terzo comma si applica anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio.».