Art. 10. 1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti e' a totale carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004. 2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.