Art. 10.
   1.  Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il
patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice  o dei superstiti e' a totale carico dello Stato. A tale fine
e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
   2.  Ove  non  risulti essere stata effettuata la comunicazione del
deposito  della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo
1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile
contro  i  diretti  responsabili  entro il termine di decadenza di un
anno   dalla   data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.