Art. 11.
   1.  Nelle  ipotesi  in  cui  in sede giudiziaria, amministrativa o
contabile   siano   gia'  state  accertate  con  atti  definitivi  la
dipendenza dell'invalidita' e il suo grado ovvero della morte da atti
di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie
giudiziarie  penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle
aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, e'
instaurato  ad  istanza  di parte, entro il termine di sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, un procedimento
civile   dinanzi  al  tribunale  in  composizione  monocratica.  Tale
procedimento    deve    essere   concluso   con   sentenza   soggetta
all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.