Art. 12.
   1.  Il  tribunale  in  composizione monocratica competente in base
alla  residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o
al  massimo  due  udienze,  intervallate  da  un periodo di tempo non
superiore  a  quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le
richieste  delle  parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le
conclusioni, la causa e' assegnata a sentenza e decisa nel termine di
quattro mesi.
   2.  Le  sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente
dinanzi  alla  Corte  di  cassazione  per  violazione  di  legge, ivi
compresa la manifesta illogicita' della motivazione.