Art. 13.
   1.   La   competente  amministrazione  dello  Stato,  anche  prima
dell'inizio  di  azioni  giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su
richiesta di parte, puo' offrire alla vittima di atti di terrorismo e
delle  stragi  di  tale  matrice  o  agli eredi una somma a titolo di
definitiva  liquidazione, che, in caso di accettazione, e' preclusiva
di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
   2.  La  liquidazione  di cui al comma 1 deve essere effettuata nel
termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.