Art. 14.

  1.  Il  riconoscimento delle infermita', il ricalcolo dell'avvenuto
aggravamento  ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonche' ogni
liquidazione  economica in favore delle vittime di atti di terrorismo
e  delle  stragi  di  tale  matrice  devono  essere conclusi entro il
termine  di  quattro  mesi dalla presentazione della domanda da parte
dell'avente  diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente  in  base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto.
Si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
510.
 
          Nota all'art. 14:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
          1999,  n.  510,  reca:  «Regolamento recante nuove norme in
          favore  delle  vittime  del terrorismo e della criminalita'
          organizzata».