Art. 14. 1. Il riconoscimento delle infermita', il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonche' ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
Nota all'art. 14: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, reca: «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata».