Art. 15.

  1.  I  benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi
verificatisi  sul  territorio  nazionale  a  decorrere dal 1° gennaio
1961.  A  tale  fine  e'  autorizzata  la spesa di 1.500.000 euro per
l'anno 2004.
   2.  Per  gli  eventi  coinvolgenti cittadini italiani verificatisi
all'estero,  i  benefici  di  cui  alla presente legge si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2003.