Art. 16.

  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  complessivamente  in  64.100.000  euro  per l'anno 2004, in
12.480.000  euro  per  l'anno  2005  e in 12.900.000 euro a decorrere
dall'anno  2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2
dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587
euro  per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e
quelle  derivanti  dal  comma  1 dell'articolo 9, valutate in 130.500
euro  a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2004,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando:  quanto  a 4.210.000 euro per l'anno 2004,
l'accantonamento  relativo  al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000
euro  per  l'anno  2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000
euro  per  l'anno  2006, l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia;  quanto  a  26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro
per  l'anno  2005  e  a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento
relativo  al  Ministero  degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro
per  l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro
per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
quanto  a  1.027.000  euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno
2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al
Ministero  della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a
3.809.000   euro   per  l'anno  2005,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000
euro  per  l'anno  2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni.
  2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri  di cui alla presente legge, anche ai fini
dell'adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all'articolo
11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni,  ovvero  delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo  11,  comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli  eventuali  decreti  emanati  ai  sensi  dell'articolo 7, secondo
comma,  n.  2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata
in  vigore  dei  provvedimenti  o  delle  misure  di  cui  al periodo
precedente,  sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 3 agosto 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota all'art. 16:
              - Si  riporta il testo degli articoli 7, secondo comma,
          n.  2),  11,  comma 3, lettera i-quater) e 11-ter, comma 7,
          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
          bilancio).
              "Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di ordine).
                                    OMISSIS
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1) omissis;
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.".
              Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. 2. Omissis.
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                                    OMISSIS
              i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti
          finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.".
              "Art.     11-ter     (Copertura    finanziaria    delle
          leggi).- 1.-6. Omissis.
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".