Art. 2. 1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonche' alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni. 2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati). "Art. 2. Ai dipendenti indicati all'art. 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennita' di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se piu' favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermita' contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento. Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilita', anziche' l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.".