Art. 2.
   1.  Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di
fine  rapporto  o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o
abbia  subito  un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado
in  conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice,
nonche'  alle  vedove  e  agli  orfani, si applica l'articolo 2 della
legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
   2.  E'  riconosciuto  il diritto ad una maggiorazione della misura
della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati
dalla  presente  legge  per  coloro che sono stati collocati a riposo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
   3.  Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore
derivanti  da  iscrizioni  assicurative  obbligatorie  di  lavoratori
dipendenti, autonomi o liberi professionisti.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24 maggio
          1970,  n.  336  (Norme a favore dei dipendenti civili dello
          Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati).
              "Art.  2.  Ai  dipendenti indicati all'art. 1, all'atto
          della  cessazione  dal  servizio  per qualsiasi causa, sono
          attribuiti,  ai soli fini della liquidazione della pensione
          e  della  indennita'  di  buonuscita  e  di previdenza, tre
          aumenti  periodici  di stipendio, paga o retribuzione o, se
          piu'  favorevole,  un  aumento  periodico  per  ogni anno o
          frazione,   superiore  a  sei  mesi  di  servizio  militare
          prestato  in  territorio  dichiarato  in  stato  di guerra,
          trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura
          e  in  licenza  di  convalescenza  per  ferite o infermita'
          contratte  presso  reparti  combattenti,  in prigionia e in
          internamento.
              Ai  dipendenti  indicati  nel  precedente comma, a loro
          richiesta  o  a  richiesta  degli  eredi  aventi  diritto a
          pensione  di  riversibilita', anziche' l'attribuzione degli
          aumenti  periodici  di  stipendio,  previsti  dallo  stesso
          precedente  comma,  va  conferita  la qualifica o classe di
          stipendio,  paga  o retribuzione immediatamente superiore a
          quella posseduta.".