Art. 3.
   1.  A  tutti  coloro  che  hanno  subito un'invalidita' permanente
inferiore  all'80  per  cento  della capacita' lavorativa, causata da
atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e' riconosciuto un
aumento  figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad
aumentare,  per una pari durata, l'anzianita' pensionistica maturata,
la  misura  della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o
altro  trattamento  equipollente. A tale fine e' autorizzata la spesa
di  5.807.000  euro  per  l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere
dall'anno 2005.
   2.   La   pensione  maturata  ai  sensi  del  comma  1  e'  esente
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).