Art. 4.

  1.  Coloro  che  hanno  subito  un'invalidita'  permanente  pari  o
superiore  all'80  per  cento  della capacita' lavorativa, causata da
atti  di  terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati,
ad  ogni  effetto  di  legge,  ai  grandi  invalidi  di guerra di cui
all'articolo  14  del  testo  unico  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine e' autorizzata
la  spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno
2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.
   2.  A tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente pari
o  superiore  all'80 per cento della capacita' lavorativa, causata da
atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e' riconosciuto il
diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima
retribuzione    percepita   integralmente   dall'avente   diritto   e
rideterminata  secondo  le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2.
Per  tale  finalita'  e'  autorizzata  la  spesa  di  156.000  euro a
decorrere dall'anno 2004.
   3.  I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione
della  misura  della pensione di reversibilita' o indiretta in favore
dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e
delle  stragi  di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad
ogni effetto di legge.
   4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano
i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23
novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14 del decreto del
          Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo
          unico delle norme in materia di pensioni di guerra).
              "Art.  14 (Grandi invalidi di guerra). - Ai titolari di
          pensione  o  di  assegno temporaneo di guerra per lesioni o
          infermita'  ascritte  alla 1ยช categoria con o senza assegno
          di  superinvalidita',  e' attribuita la qualifica di grandi
          invalidi di guerra.".
              - Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 6 dell'art.
          2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.
              "5.   Il   trattamento   speciale   di   reversibilita'
          corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare
          il  reddito  imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento
          speciale  e'  corrisposta l'indennita' integrativa speciale
          con  decorrenza  dalla  data  di  liquidazione del predetto
          trattamento  e  senza  corresponsione  di somme a titolo di
          rivalutazione   o   interessi   anche  se  il  beneficiario
          percepisca   tale   indennita'   ad   altro   titolo.   Per
          l'attuazione  del presente comma e' autorizzata la spesa di
          lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per
          l'anno  1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire
          232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
              6.  Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria
          erogate  ai  soggetti di cui all'art. 1, comma 2, che siano
          anche  titolari  dell'assegno  di  superinvalidita'  di cui
          all'art.  100  del citato testo unico approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
          e  successive  modificazioni,  non  concorrono a formare il
          reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del
          presente  comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 1.952
          milioni  per  l'anno  1999  e  di  lire 122 milioni annue a
          decorrere dall'anno 2000.