Art. 5.
   1.  L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20
ottobre  1990,  n.  302,  e  successive modificazioni, e' corrisposta
nella  misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale
di  invalidita'  riportata,  in  ragione di 2.000 euro per ogni punto
percentuale.
   2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si applica anche alle
elargizioni  gia' erogate prima della data di entrata in vigore della
presente  legge,  considerando  nel computo anche la rivalutazione di
cui all'articolo 6. A tale fine e' autorizzata la spesa di 12.070.000
euro per l'anno 2004.
   3.  A  chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di
lesioni,  causate  da  atti  di  terrorismo  e  dalle  stragi di tale
matrice,  un'invalidita'  permanente non inferiore ad un quarto della
capacita' lavorativa, nonche' ai superstiti delle vittime, compresi i
figli  maggiorenni, e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1,
uno  speciale  assegno  vitalizio,  non  reversibile,  di  1.033 euro
mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503, e successive
modificazioni.  Per  le medesime finalita' e' autorizzata la spesa di
8.268.132  euro  per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e
di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.
   4.  In  caso  di  decesso  dei  soggetti  di  cui  al  comma 3, ai
superstiti  aventi  diritto  alla  pensione  di  reversibilita'  sono
attribuite  due annualita', comprensive della tredicesima mensilita',
del  suddetto  trattamento  pensionistico  limitatamente  al  coniuge
superstite,  ai  figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai
fratelli  e  alle  sorelle,  se conviventi e a carico. A tale fine e'
autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro
a decorrere dall'anno 2005.
   5.  L'elargizione  di  cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo
12,  comma  3,  della  legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito
dall'articolo  3,  comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998,
n.  407,  e'  corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse
finalita' e' autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.
 
          Note all'art. 5:
              - Si  riporta  il  testo  vigente  degli articoli 1, 4,
          comma  1 e 12, comma 3, della citata legge 20 ottobre 1990,
          n. 302.
              "Art.  1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
          un'invalidita'  permanente, per effetto di ferite o lesioni
          riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi nel territorio
          dello   Stato   di   atti  di  terrorismo  o  di  eversione
          dell'ordine  democratico, a condizione che il soggetto leso
          non  abbia  concorso  alla  commissione degli atti medesimi
          ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
          codice  di procedura penale, e' corrisposta una elargizione
          fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di
          invalidita'  riscontrata,  con  riferimento  alla capacita'
          lavorativa,  in  ragione  di  1,5  milioni  per  ogni punto
          percentuale.
              1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei
          casi  in  cui  l'elargizione  sia  stata  gia'  richiesta o
          corrisposta da altro Stato.
              2. L'elargizione   di   cui  al  comma  1  e'  altresi'
          corrisposta  a  chiunque subisca un invalidita' permanente,
          per  effetto  di  ferite o lesioni riportate in conseguenza
          dello   svolgersi  nel  territorio  dello  Stato  di  fatti
          delittuosi  commessi  per  il perseguimento delle finalita'
          delle  associazioni  di  cui  all'art.  416-bis  del codice
          penale, a condizione che:
                a) il   soggetto   leso   non   abbia  concorso  alla
          commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
          con  il  medesimo  siano connessi ai sensi dell'art. 12 del
          codice di procedura penale;
                b) il   soggetto   leso   risulti  essere,  al  tempo
          dell'evento,  del  tutto  estraneo  ad  ambienti e rapporti
          delinquenziali,  salvo che si dimostri l'accidentalita' del
          suo  coinvolgimento  passivo  nell'azione criminosa lesiva,
          ovvero  risulti  che  il medesimo, al tempo dell'evento, si
          era  gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e
          dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
              3.  La  medesima  elargizione  e'  corrisposta  anche a
          chiunque  subisca un invalidita' permanente, per effetto di
          ferite  o  lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
          nel  territorio  dello Stato di operazioni di prevenzione o
          repressione  dei  fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
          condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
          attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
              4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
          corrisposta  a  chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3,
          subisca  un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o
          lesioni  riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
          e  legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei
          casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
          ufficiali  ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita',
          ufficiali  ed  agenti  di  pubblica sicurezza, nel corso di
          azioni  od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi
          nel territorio dello Stato.
              5.   Ai   fini  del  presente  articolo,  l'invalidita'
          permanente   che   comporti  la  cessazione  dell'attivita'
          lavorativa   o   del  rapporto  di  impiego  e'  equiparata
          all'invalidita'  permanente  pari  a  quattro  quinti della
          capacita' lavorativa.".
              "1. Ai  componenti  la  famiglia  di colui che perda la
          vita   per   effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate  in
          conseguenza  dello  svolgersi delle azioni od operazioni di
          cui  all'art. 1 e' corrisposta una elargizione complessiva,
          anche  in  caso  di  concorso di piu' soggetti, di lire 150
          milioni,  secondo  l'ordine fissato dall'art. 6 della legge
          13 agosto  1980,  n. 466, come sostituito dall'art. 2 della
          legge 4 dicembre 1981, n. 720.".
              "3. Gli  importi  gia' corrisposti a titolo di speciale
          elargizione  di  cui  alla  legge 13 agosto 1980, n. 466, e
          successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in
          base alle disposizioni della presente legge.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,  n.  503  (Norme  per  il
          riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
          privati  e  pubblici,  a  norma  dell'art.  3  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421).
              "Art.     11     (Perequazione     automatica     delle
          pensioni). - 1. Gli   aumenti   a  titolo  di  perequazione
          automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si
          applicano,  con  decorrenza  dal  1994, sulla base del solo
          adeguamento  al  costo  vita con cadenza annuale ed effetto
          dal  1° novembre  di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati
          applicando  all'importo  della pensione spettante alla fine
          di  ciascun  periodo  la  percentuale  di variazione che si
          determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei
          prezzi  al  consumo  per  famiglie  di operai ed impiegati,
          relativo   all'anno   precedente   il  mese  di  decorrenza
          dell'aumento,  all'analogo  valore  medio relativo all'anno
          precedente. Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai
          commi  4  e 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n.
          41.
              2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge
          finanziaria  in  relazione  all'andamento  dell'economia  e
          tenuto  conto  degli  obiettivi  rispetto  al  PIL indicati
          nell'art.  3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
          sentite    le    organizzazioni    sindacali   maggiormente
          rappresentative   sul  piano  nazionale.  Con  effetto  dal
          1° gennaio  2009  i  predetti aumenti saranno stabiliti nel
          limite  di  un  punto  percentuale  della base imponibile a
          valere  sulle  fasce  di pensione fino a lire dieci milioni
          annui.".