Art. 6.
   1.  Le percentuali di invalidita' gia' riconosciute e indennizzate
in  base  ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge sono rivalutate
tenendo  conto  dell'eventuale  intercorso  aggravamento fisico e del
riconoscimento  del danno biologico e morale. Per le stesse finalita'
e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
   2.  Alle  vittime  di  atti  di  terrorismo e delle stragi di tale
matrice  e  ai  loro familiari e' assicurata assistenza psicologica a
carico  dello  Stato.  A  tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000
euro a decorrere dall'anno 2004.