Art. 7. 
   1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle  stragi  di
tale  matrice  e  ai  loro  superstiti  e'  assicurato  l'adeguamento
costante della misura  delle  relative  pensioni  al  trattamento  in
godimento dei lavoratori in attivita' nelle corrispondenti  posizioni
economiche e con pari anzianita'. A tale fine e' autorizzata la spesa
di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.