Art. 9.

  1.  Gli  invalidi  vittime  di atti di terrorismo e delle stragi di
tale  matrice  e  i  familiari,  inclusi  i  familiari  dei deceduti,
limitatamente  al  coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai
genitori,  sono  esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo
di prestazione sanitaria e farmaceutica.