(Convenzione - art. 1)
 
 
                        CONVENZIONE CONSOLARE 
        TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA 
 
               Il Governo della Repubblica Italiana ed 
               Il Governo della Repubblica di Moldova 
 
   Desiderando  promuovere   lo   sviluppo   delle   loro   relazioni
amichevoli, 
 
   Richiamando i principi contenuti nella Convenzione di Vienna sulle
relazioni consolari del 24 aprile 1963, 
 
   Intendendo regolare le relazioni  consolari  tra  i  due  Stati  e
definire le funzioni consolari facilitando in tal modo la tutela  dei
diritti e degli interessi  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  di
ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, 
 
                    Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
 
   Ai fini della presente Convenzione le espressioni  seguenti  vanno
cosi' intese: 
 
a - per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i  funzionari
consolari; 
b - per "Stato di residenza",  la  Parte  contraente  sul  territorio
    della  quale  i  funzionari  consolari  esercitano   le   proprie
    finzioni; 
c - per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato,
Vice-Consolato o Agenzia Consolare; 
d - per "circoscrizione consolare", il territorio  attribuito  ad  un
Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; 
e - per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire
in tale qualita'; 
f - per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso  il  Capo
    dell'Ufficio Consolare,  incaricata  di  esercitare  le  funzioni
    consolari; 
g - per "impiegato consolare", ogni  persona  impiegata  nei  servizi
amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; 
h - per "membro del personale di servizio", ogni persona  adibita  al
servizio domestico di un Ufficio consolare; 
i - per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari,  gli
impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; 
j - per "membro del  personale  consolare",  i  funzionari  consolari
    diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati  consolari
    ed i membri del personale di servizio; 
k - per  "membro  del  personale  privato",  una  persona   impiegata
    esclusivamente al servizio  privato  di  un  membro  dell'Ufficio
    consolare; 
l - per "membro della famiglia", il coniuge  nonche'  i  figli  ed  i
    genitori legalmente a carico di un membro dell'Ufficio consolare,
    con esso conviventi; 
m - per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici inclusa
    la residenza del Capo dell'Ufficio consolare ed i terreni ad essi
    attinenti che, chiunque ne sia il proprietario,  sono  utilizzati
    esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare; 
n - per  "archivi  consolari",  tutte   le   carte,   documenti,   la
    corrispondenza, i libri, i film, i nastri magnetici ed i registri
    inclusi i registri informatizzati, il  materiale  di  cifra,  gli
    schedari  ed  i  mobili  destinati   alla   loro   protezione   e
    conservazione; 
o - per "nave dello Stato d'invio",  ogni  nave  per  la  navigazione
    marittima o fluviale che batte la bandiera dello Stato di invio o
    che e' immatricolata nei registri di questo Stato in  conformita'
    con la sua legislazione, comprese le  navi  di  proprieta'  dello
    Stato d'invio ad eccezione delle navi da guerra; 
p - per   "aeromobile   dello   Stato   d'invio",   ogni   aeromobile
    immatricolato nei registri dello  Stato  d'invio  in  conformita'
    della sua legislazione compresi gli aeromobili  che  appartengono
    allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.