CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA Il Governo della Repubblica Italiana ed Il Governo della Repubblica di Moldova Desiderando promuovere lo sviluppo delle loro relazioni amichevoli, Richiamando i principi contenuti nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, Intendendo regolare le relazioni consolari tra i due Stati e definire le funzioni consolari facilitando in tal modo la tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi' intese: a - per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari; b - per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolari esercitano le proprie finzioni; c - per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato o Agenzia Consolare; d - per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; e - per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualita'; f - per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari; g - per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; h - per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; i - per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; j - per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; k - per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare; l - per "membro della famiglia", il coniuge nonche' i figli ed i genitori legalmente a carico di un membro dell'Ufficio consolare, con esso conviventi; m - per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici inclusa la residenza del Capo dell'Ufficio consolare ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare; n - per "archivi consolari", tutte le carte, documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i nastri magnetici ed i registri inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra, gli schedari ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione; o - per "nave dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione marittima o fluviale che batte la bandiera dello Stato di invio o che e' immatricolata nei registri di questo Stato in conformita' con la sua legislazione, comprese le navi di proprieta' dello Stato d'invio ad eccezione delle navi da guerra; p - per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile immatricolato nei registri dello Stato d'invio in conformita' della sua legislazione compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.