(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
                      Esenzione da requisizione 
 
   1 - I locali consolari, l'arredamento ed i beni mobili  nonche'  i
mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare, sono esenti da ogni  forma
di requisizione. 
   2 - I suddetti locali non sono esenti da esproprio per  motivi  di
difesa nazionale o di pubblica  utilita',  conformemente  alle  leggi
dello Stato di residenza. Se l'esproprio e' necessario a tali fini, e
nel caso  in  cui  lo  Stato  d'invio  sia  proprietario  dei  locali
consolari,  sara'  ad  esso  immediatamente  versato  un   indennizzo
adeguato ed effettivo che potra'  essere  liberamente  trasferito  in
detto Stato entro un termine ragionevole e senza limitazione alcuna. 
   3 - Lo Stato di residenza adotta disposizioni per facilitare  allo
Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati, la
re-installazione della sede consolare onde evitare che si frappongano
ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari.