(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
Inviolabilita' dei  locali  consolari  e  della  residenza  del  Capo
                       dell'Ufficio consolare 
 
   1 - I locali  consolari  e  la  residenza  del  Capo  dell'Ufficio
consolare sono inviolabili. Le Autorita'  dello  Stato  di  residenza
potranno  accedervi  solo  con  il   consenso   espresso   del   Capo
dell'Ufficio consolare, o della persona da  questi  designata  o  del
Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. 
   2 - In ogni caso tale consenso e' presunto in caso di  incendio  o
di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione. 
   3 - Lo Stato di residenza ha  l'obbligo  particolare  di  adottare
tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari  da
intrusioni o danneggiamenti e  per  prevenire  che  la  tranquillita'
dell'Ufficio  consolare  sia  turbata  o  che  la  sua  dignita'  sia
diminuita.