(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
       Inviolabilila' dell'archivio e dei documenti consolari 
 
   Conformemente ai principi di diritto internazionale  riconosciuti,
gli archivi  consolari  ed  ogni  altro  documento  e  registro  sono
inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino e le  Autorita'
dello  Stato  di  residenza,  per  qualsiasi  motivo,   non   possono
esaminarli o sequestrarli.