Articolo 13 Uso della bandiera e dello stemma nazionale. 1 - La bandiera dello Stato d'invio puo' essere issata sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 2 - Il Capo dell'Ufficio consolare puo' inoltre far issare la bandiera dello Stato d'invio sui suoi mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per esigenze di servizio. 3 - Lo stemma dello Stato d'invio con un'iscrizione appropriata che indichi l'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella lingua o nelle lingue ufficiali di quest'ultimo e dello Stato di residenza, potra' essere apposto sugli edifici consolari e sul muro di cinta esterno, nonche' sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 4 - Ognuna delle Parti Contraenti assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte.