(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
            Uso della bandiera e dello stemma nazionale. 
 
   1  -  La  bandiera  dello  Stato  d'invio   puo'   essere   issata
sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla  residenza  del
Capo dell'Ufficio consolare. 
   2 - Il Capo dell'Ufficio consolare  puo'  inoltre  far  issare  la
bandiera dello Stato d'invio sui suoi mezzi di trasporto qualora essi
siano adoperati per esigenze di servizio. 
   3 - Lo stemma dello Stato d'invio  con  un'iscrizione  appropriata
che indichi l'Ufficio consolare dello Stato d'invio  nella  lingua  o
nelle lingue ufficiali di quest'ultimo e dello  Stato  di  residenza,
potra' essere apposto sugli edifici consolari e  sul  muro  di  cinta
esterno, nonche' sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 
   4 - Ognuna delle  Parti  Contraenti  assicura  il  rispetto  e  la
protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte.