(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                      Liberta' di comunicazione 
 
   1 - Lo Stato  di  residenza  assicura  e  tutela  la  liberta'  di
comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali.  Per
comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e  gli  altri
Uffici consolari  dello  Stato  d'invio,  ovunque  essi  si  trovino,
l'Ufficio consolare potra' utilizzare tutti i mezzi di  comunicazione
adeguati compresi i corrieri  diplomatici  o  consolari,  la  valigia
diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o in cifra.  Tuttavia
l'Ufficio consolare potra'  installare  ed  utilizzare  una  stazione
radio ricetrasmittente solo con il consenso dello Stato di residenza. 
   2  -  La  corrispondenza  ufficiale  dell'Ufficio   consolare   e'
inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale"  designa  tutta
la  corrispondenza  relativa  all'Ufficio  consolare  ed   alle   sue
funzioni. 
   3  -  La  valigia  consolare  non  puo'  essere  ne'  aperta,  ne'
trattenuta. Tuttavia, se  le  Autorita'  competenti  dello  Stato  di
residenza hanno seri motivi per  ritenere  che  la  valigia  contenga
altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli  oggetti  di
cui al comma 4 del presente articolo, esse possono  chiedere  che  la
valigia sia aperta in presenza di un rappresentante autorizzato dello
Stato d'invio. Se le Autorita' dello Stato  d'invio  si  oppongono  a
tale richiesta, la valigia verra' rispedita al suo luogo di origine. 
   4 - I colli che costituiscono la valigia consolare  devono  recare
dei  contrassegni  esterni  visibili  e  possono  contenere  solo  la
corrispondenza ufficiale nonche' i documenti o gli oggetti  destinati
esclusivamente ad uso d'Ufficio. 
   5 - Il corriere consolare deve essere in possesso di un  documento
ufficiale che attesti la sua qualita' e precisi il numero  dei  colli
che costituiscono la valigia  consolare.  A  meno  che  lo  Stato  di
residenza non vi acconsenta, il corriere consolare non deve essere un
cittadino dello Stato di residenza ne',  a  meno  che  sia  cittadino
dello  Stato  d'invio,  un  residente  permanente  dello   Stato   di
residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, il  corriere  consolare
e' protetto dallo Stato di residenza. Egli  gode  dell'inviolabilita'
personale e non puo' essere sottoposto ad alcuna forma di  arresto  o
di detenzione. 
   6 - Lo Stato d'invio, la sua missione diplomatica ed i suoi Uffici
consolari possono designare dei corrieri consolari  ad  hoc.  In  tal
caso,  le  disposizioni  del  comma  5  del  presente  articolo  sono
ugualmente  applicabili,  fermo  restando  che   le   immunita'   ivi
menzionate cessano  di  essere  applicabili  al  momento  in  cui  il
corriere avra' consegnato al destinatario la valigia consolare a  lui
affidata. 
   7 - La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una
nave o di un aeromobile di linea diretto verso un punto  di  ingresso
autorizzato.  Il  comandante  deve  essere  munito  di  un  documento
ufficiale attestante il numero di colli che costituiscono la valigia. 
Egli non e' tuttavia  considerato  corriere  consolare.  In  base  ad
intese con le Autorita' locali competenti, l'Ufficio  consolare  puo'
inviare uno dei suoi membri per ritirare, direttamente e liberamente,
la valigia dal comandante della nave o dell'aeromobile.