Articolo 14 Liberta' di comunicazione 1 - Lo Stato di residenza assicura e tutela la liberta' di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, l'Ufficio consolare potra' utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'Ufficio consolare potra' installare ed utilizzare una stazione radio ricetrasmittente solo con il consenso dello Stato di residenza. 2 - La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare e' inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni. 3 - La valigia consolare non puo' essere ne' aperta, ne' trattenuta. Tuttavia, se le Autorita' competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia contenga altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui al comma 4 del presente articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in presenza di un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se le Autorita' dello Stato d'invio si oppongono a tale richiesta, la valigia verra' rispedita al suo luogo di origine. 4 - I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei contrassegni esterni visibili e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale nonche' i documenti o gli oggetti destinati esclusivamente ad uso d'Ufficio. 5 - Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale che attesti la sua qualita' e precisi il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere consolare non deve essere un cittadino dello Stato di residenza ne', a meno che sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente dello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere consolare e' protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilita' personale e non puo' essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. 6 - Lo Stato d'invio, la sua missione diplomatica ed i suoi Uffici consolari possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tal caso, le disposizioni del comma 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, fermo restando che le immunita' ivi menzionate cessano di essere applicabili al momento in cui il corriere avra' consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata. 7 - La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile di linea diretto verso un punto di ingresso autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero di colli che costituiscono la valigia. Egli non e' tuttavia considerato corriere consolare. In base ad intese con le Autorita' locali competenti, l'Ufficio consolare puo' inviare uno dei suoi membri per ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dal comandante della nave o dell'aeromobile.