(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
                        Liberta' di movimento 
 
   - Fatti salvi le leggi ed i regolamenti dello Stato  di  residenza
concernenti le aree nelle quali l'ingresso e' proibito o limitato per
motivi di sicurezza nazionale, tutti i membri dell'Ufficio  consolare
possono muoversi liberamente nello Stato di residenza.