Articolo 16 Diritti e tasse consolari 1 - I funzionari consolari nell'esercizio delle proprie funzioni possono percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari. 2 - Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente articolo, nonche' le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.