(Convenzione - art. 16)
                             Articolo 16 
                      Diritti e tasse consolari 
 
   1 - I funzionari consolari nell'esercizio delle  proprie  funzioni
possono percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e
le tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello  Stato  d'invio
per gli atti consolari. 
   2 - Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma
1 del presente articolo, nonche' le relative ricevute, sono esenti da
qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.