Articolo 17 Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni 1 - Lo Stato di residenza accorda ogni agevolazione necessaria per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione. 2 - I locali consolari non potranno essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.