(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento  delle
                            sue funzioni 
 
   1 - Lo Stato di residenza accorda ogni agevolazione necessaria per
l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta  tutte  le
misure adeguate per consentire ai membri  dell'Ufficio  consolare  di
svolgere la loro attivita' e di  godere  dei  diritti,  privilegi  ed
immunita' concessi dalla presente Convenzione. 
   2 - I locali consolari non potranno essere utilizzati  in  maniera
incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.