(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
          Inviolabilita' personale dei funzionari consolari 
 
   1 - I funzionari consolari non possono essere posti  in  stato  di
arresto o di detenzione preventiva se non nel caso di reato  punibile
con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima  sia  di
cinque anni ai sensi della legge vigente nello Stato di residenza e a
seguito di una decisione dell'Autorita' giudiziaria competente. 
   2 - Ad eccezione del caso di  cui  al  primo  comma  del  presente
articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di
detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di limitazione  della
loro liberta' personale,  se  non  in  esecuzione  di  una  decisione
giudiziaria definitiva. 
   3 - Se un procedimento penale e' promosso  contro  un  funzionario
consolare, questi e' tenuto  a  presentarsi  davanti  alle  Autorita'
competenti. Tuttavia, tale procedimento deve essere  condotto  con  i
riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della  sua
posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al  comma  1  del
presente  articolo,  in  maniera  da  ostacolare  il  meno  possibile
l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora, nelle  circostanze  di
cui al comma 1 del presente articolo, si renda  necessario  porre  un
funzionario  consolare  in  stato  di   detenzione   preventiva,   il
procedimento promosso nei suoi confronti dovra' iniziare nei  termini
piu' brevi.