(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                 Istituzione di un Ufficio consolare 
 
   1 - Un Ufficio consolare  puo'  essere  istituito  sul  territorio
dello Stato di residenza con il consenso di quest'ultimo. 
   2  -  La  sede  dell'Ufficio  consolare,  la  sua  classe   e   la
circoscrizione  consolare  sono  stabilite  dallo  Stato  d'invio   e
sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza. 
   3  -  Possono  essere  apportate  dallo  Stato  d'invio  ulteriori
modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione  dell'Ufficio
consolare con il consenso  dello  Stato  di  residenza.  E'  altresi'
richiesto il consenso espresso e preventivo dello Stato di  residenza
per l'apertura di un Ufficio appartenente  all'Ufficio  consolare  ma
situato al di fuori della sede di quest'ultimo. 
   4 - In mancanza di un accordo  specifico  sul  numero  dei  membri
dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza puo' esigere  che  esso
sia mantenuto nei limiti di cio' che detto Stato ritiene  ragionevole
e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti
nella circoscrizione consolare e con  riguardo  alle  esigenze  della
sede consolare.