(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
    Notifica di casi di arresto, di detenzione o di procedimento 
 
   - In caso di arresto, di detenzione preventiva di  un  membro  del
personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso,
lo Stato di residenza e' tenuto ad informarne il prima  possibile  il
Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti  nei
suoi confronti, lo Stato di residenza deve  informarne  lo  Stato  di
invio per via diplomatica.