(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
                    Immunita' dalla giurisdizione 
 
   1 - I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti  alla
giurisdizione delle Autorita'  giudiziarie  ed  amministrative  dello
Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle
funzioni consolari. 
   2 - Tuttavia, le disposizioni del comma 1  del  presente  articolo
non si applicano in caso di azione civile: 
 
a) relativa a un contratto  stipulato  da  un  funzionario  o  da  un
   impiegato  consolare  che  non  abbiano  agito   espressamente   o
   implicitamente per conto dello Stato d'invio, o 
b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente  causato
   nello Stato di residenza da un veicolo, una nave, un aeromobile  o
   da ogni altro mezzo di trasporto.