(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
                  Obbligo di prestare testimonianza 
 
   1 - I membri di un Ufficio consolare  possono  essere  chiamati  a
testimoniare nel corso di procedimenti giudiziari  e  amministrativi.
Gli impiegati consolari ed i membri del  personale  di  servizio  non
possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma  3
del  presente  articolo.  Se  un  funzionario  consolare  rifiuta  di
testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra  sanzione  puo'
essere applicata nei suoi confronti. 
   2 - L'Autorita' che richiede  la  testimonianza  deve  evitare  di
intralciare l'adempimento delle funzioni del  funzionario  consolare.
Essa puo',  ogni  qualvolta  cio'  sia  possibile,  ricevere  la  sua
testimonianza presso la sua residenza o l'Ufficio  consolare,  ovvero
accettare una dichiarazione per iscritto. 
   3 - I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre  su
fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni  e  ad  esibire  la
corrispondenza ufficiale ed i documenti ad essa relativi. Essi  hanno
altresi' diritto di rifiutare di testimoniare in qualita' di  esperti
sul diritto nazionale dello Stato d'invio.