Articolo 22 Obbligo di prestare testimonianza 1 - I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a testimoniare nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione puo' essere applicata nei suoi confronti. 2 - L'Autorita' che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare l'adempimento delle funzioni del funzionario consolare. Essa puo', ogni qualvolta cio' sia possibile, ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza o l'Ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione per iscritto. 3 - I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni e ad esibire la corrispondenza ufficiale ed i documenti ad essa relativi. Essi hanno altresi' diritto di rifiutare di testimoniare in qualita' di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.