(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
               Rinuncia ai privilegi ed alle immunita' 
 
   1 - Lo Stato d'invio puo' rinunciare, nei confronti di  un  membro
dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunita' previsti  agli
articoli 19, 21 e 22. 
   2 -  La  rinuncia  deve  sempre  essere  espressa  e  deve  essere
comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 
   3 - Se un funzionario  o  un  impiegato  consolare  promuovono  un
procedimento in una materia per la quale  beneficiano  dell'immunita'
giurisdizionale ai  sensi  dell'articolo  21,  non  possono  invocare
l'immunita'   giurisdizionale   per   le   domande    riconvenzionali
direttamente collegate alla domanda principale. 
   4 - La rinuncia alla immunita' giurisdizionale in un'azione civile
o amministrativa non comporta  rinuncia  all'immunita'  relativamente
alle misure di esecuzione della sentenza, per le quali e'  necessaria
una rinuncia distinta.