(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
      Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno 
 
   1 - I funzionari consolati e gli  impiegati  consolari  nonche'  i
membri delle loro famiglie sono esenti da ogni obbligo previsto dalle
leggi e dai regolamenti  dello  Stato  di  residenza  in  materia  di
registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno. 
   2 - Tuttavia le disposizioni del comma 1 del presente articolo non
si  applicano  ne'  all'impiegato  consolare  che  non  e'  impiegato
permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attivita' privata  a
carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' ad un membro  della
sua famiglia.