Articolo 25 Esenzione dal permesso di lavoro 1 - I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti dagli obblighi che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza impongono in materia di permesso di lavoro, relativamente all'impiego della mano d'opera straniera. 2 - I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consolati, che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza o che non siano residenti permanenti in detto Stato, non possono esercitare altra attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza. Essi sono esenti dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, tuttavia sono obbligati a lasciare il territorio dello Stato di residenza alla cessazione del loro contratto di lavoro con i funzionari ed impiegati consolati in questione, a meno che non ottengano uno specifico permesso di residenza e di lavoro dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza.