(Convenzione - art. 25)
                             Articolo 25 
                  Esenzione dal permesso di lavoro 
 
   1 - I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi
resi allo Stato d'invio, sono esenti dagli obblighi che le leggi ed i
regolamenti dello Stato di residenza impongono in materia di permesso
di lavoro, relativamente all'impiego della mano d'opera straniera. 
   2 - I membri del personale privato  dei  funzionari  ed  impiegati
consolati,  che  non  posseggono  la  cittadinanza  dello  Stato   di
residenza o che non siano residenti permanenti in  detto  Stato,  non
possono esercitare altra  attivita'  privata  a  carattere  lucrativo
nello Stato di residenza. Essi sono esenti dagli obblighi di  cui  al
comma 1 del presente articolo, tuttavia sono obbligati a lasciare  il
territorio  dello  Stato  di  residenza  alla  cessazione  del   loro
contratto di lavoro  con  i  funzionari  ed  impiegati  consolati  in
questione, a  meno  che  non  ottengano  uno  specifico  permesso  di
residenza e di lavoro  dalle  Autorita'  competenti  dello  Stato  di
residenza.