(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
              Esenzione dal regime di sicurezza sociale 
 
   1 - Per i servizi resi allo Stato d'invio, i  membri  dell'Ufficio
consolare, nonche' i membri della loro famiglia  che  non  esercitano
attivita' lucrative, sono esenti dalle  norme  di  sicurezza  sociale
vigenti nello Stato di residenza, fatte  salve  le  disposizioni  del
comma 3 del presente articolo. 
   2 - L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica
anche ai membri del  personale  privato  al  servizio  esclusivo  dei
membri dell'Ufficio consolare, a condizione che: 
 
a) non siano cittadini  dello  Stato  di  residenza  ne'  stabilmente
   residenti in detto Stato, e 
b) siano  assoggettati  alle  disposizioni  sulla  sicurezza  sociale
   vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo. 
 
   3 - I membri dell'Ufficio Consolare che  hanno  al  loro  servizio
persone cui l'esenzione prevista al comma 2 del presente articolo non
si applica, devono rispettare  gli  obblighi  imposti  al  datore  di
lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza. 
   4 - L'esenzione prevista ai commi 1 e 2 del presente articolo  non
esclude l'iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale  dello
Stato di residenza, nel caso in cui questa iscrizione e' prevista  da
detto Stato.