Articolo 26 Esenzione dal regime di sicurezza sociale 1 - Per i servizi resi allo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare, nonche' i membri della loro famiglia che non esercitano attivita' lucrative, sono esenti dalle norme di sicurezza sociale vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente articolo. 2 - L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai membri del personale privato al servizio esclusivo dei membri dell'Ufficio consolare, a condizione che: a) non siano cittadini dello Stato di residenza ne' stabilmente residenti in detto Stato, e b) siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo. 3 - I membri dell'Ufficio Consolare che hanno al loro servizio persone cui l'esenzione prevista al comma 2 del presente articolo non si applica, devono rispettare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza. 4 - L'esenzione prevista ai commi 1 e 2 del presente articolo non esclude l'iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, nel caso in cui questa iscrizione e' prevista da detto Stato.