(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
         Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare 
 
   1 - I funzionari e gli impiegati consolari nonche' i membri  delle
loro famiglie, sono esenti da ogni  tassa  ed  imposta,  personale  o
reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione: 
 
a) delle imposte indirette  che  per  loro  natura  sono  normalmente
   incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi, fatte  salve  le
   disposizioni dell'art. 28; 
b) delle imposte e  tasse  sui  beni  immobili  privati  situati  sul
   territorio dello Stato di residenza, fatte salve  le  disposizioni
   dell'articolo 9; 
c) delle imposte e tasse di successione e di quelle sul trasferimento
   di proprieta' percepiti dallo Stato di residenza, fatte  salve  le
   disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 29; 
d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli  utili  da
   capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle
   imposte e tasse sul capitale afferente ad investimenti  effettuati
   in imprese  commerciali  o  finanziarie  situate  nello  Stato  di
   residenza; 
e) delle imposte e tasse  percepite  come  corrispettivo  di  servizi
   specifici resi; 
f) delle imposte di registro, giudiziarie, di  ipoteca  e  di  bollo,
   fatta riserva delle disposizioni dell'art. 9. 
 
   2 - I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e
tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato  d'invio
per i servizi resi all'Ufficio consolare. 
   3 - I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone  il  cui
salario non e' esente  dalle  imposte  sul  reddito  nello  Stato  di
residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro
dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in materia di percezione
dell'imposta sul reddito.