Articolo 27 Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare 1 - I funzionari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni tassa ed imposta, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione: a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi, fatte salve le disposizioni dell'art. 28; b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9; c) delle imposte e tasse di successione e di quelle sul trasferimento di proprieta' percepiti dallo Stato di residenza, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 29; d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte e tasse sul capitale afferente ad investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza; e) delle imposte e tasse percepite come corrispettivo di servizi specifici resi; f) delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni dell'art. 9. 2 - I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato d'invio per i servizi resi all'Ufficio consolare. 3 - I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario non e' esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in materia di percezione dell'imposta sul reddito.