Articolo 28 Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale 1 - Conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e la riesportazione e concede l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per: a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio Consolare; b) i beni destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia compresi gli oggetti destinati alla sua prima sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione diretta da parte degli interessati. 2 - Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni di cui alla lettera "b" del comma 1 del presente articolo per quanto riguarda gli oggetti importati al momento della loro prima sistemazione. 3 - I bagagli personali al seguito dei funzionari consolari e dei membri delle loro famiglie sono esenti dal controllo doganale. Essi possono essere ispezionati solo nel caso in cui vi siano seri motivi di ritenere che contengano oggetti diversi da quelli citati alla lettera "b" del comma 1 del presente articolo, ovvero oggetti la cui importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetta alle sue leggi e regolamenti di quarantena. Tali ispezioni possono essere effettuate solo in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.