(Convenzione - art. 28)
                             Articolo 28 
       Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale 
 
   1 - Conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in
esso vigenti, lo Stato di residenza  autorizza  l'importazione  e  la
riesportazione e concede l'esenzione  dai  dazi  doganali,  tasse  ed
altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto
o attinenti a servizi analoghi, per: 
 
a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio Consolare; 
b) i beni destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei
   membri della sua famiglia compresi gli oggetti destinati alla  sua
   prima sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere  i
   quantitativi necessari alla loro utilizzazione  diretta  da  parte
   degli interessati. 
 
   2 - Gli impiegati consolari  beneficiano  dei  privilegi  e  delle
esenzioni di cui alla lettera "b" del comma 1 del  presente  articolo
per quanto riguarda gli oggetti importati al momento della loro prima
sistemazione. 
   3 - I bagagli personali al seguito dei funzionari consolari e  dei
membri delle loro famiglie sono esenti dal controllo  doganale.  Essi
possono essere ispezionati solo nel caso in cui vi siano seri  motivi
di ritenere che contengano oggetti  diversi  da  quelli  citati  alla
lettera "b" del comma 1 del presente articolo, ovvero oggetti la  cui
importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai  regolamenti
dello Stato di residenza o soggetta alle sue leggi e  regolamenti  di
quarantena. Tali ispezioni possono essere effettuate solo in presenza
del  funzionario  consolare  o  del   membro   della   sua   famiglia
interessato.