Articolo 29 Successione e trasferimento della proprieta' di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia - In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto a: a) permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione; b) non esigere il pagamento di diritti di successione ne' di passaggio di proprieta' nazionali, regionali o comunali, relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta unicamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualita' di membro dell'Ufficio consolare o della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.