(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
Successione  e  trasferimento   della   proprieta'   di   un   membro
      dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia 
 
   - In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o  di  un
membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto a: 
 
a) permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione
   di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del
   decesso sono oggetto di un divieto di esportazione; 
b) non  esigere  il  pagamento  di  diritti  di  successione  ne'  di
   passaggio  di  proprieta'   nazionali,   regionali   o   comunali,
   relativamente ai beni  mobili  la  cui  presenza  nello  Stato  di
   residenza era dovuta unicamente alla presenza in detto  Stato  del
   defunto in qualita'  di  membro  dell'Ufficio  consolare  o  della
   famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.