(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
  Nomina dei funzionari consolari ed esercizio delle loro funzioni 
 
   1 - a) Il Capo dell'Ufficio consolare e' autorizzato ad  espletare
le sue funzioni dal Governo dello Stato di residenza,  in  osservanza
delle  norme  e  delle  formalita'  in  vigore  sul  suo  territorio,
presentando a detto  Stato  la  propria  lettera  patente  o  analogo
strumento, che indichi  in  particolare  la  sede,  la  classe  e  la
circoscrizione dell'Ufficio consolare. L'exequatur verra'  rilasciato
tempestivamente  e  gratuitamente.  In   attesa   della   concessione
dell'exequatur,  il   Capo   dell'Ufficio   Consolare   puo'   essere
autorizzato dallo Stato di residenza ad espletare provvisoriamente le
proprie funzioni, applicandosi in  tal  caso  le  disposizioni  della
presente Convenzione. 
 
b) I funzionari consolari che non sono Capi  dell'Ufficio  consolare,
    sono nominati dallo Stato d'invio e vengono ammessi all'esercizio
    delle loro  funzioni  dallo  Stato  di  residenza  a  seguito  di
    notifica della loro nomina. 
 
   2 - L'exequatur puo' essere rifiutato o ritirato  solo  per  gravi
motivi. Lo Stato di residenza che rifiuta di concedere  un  exequatur
non e' tenuto a comunicare  allo  Stato  d'invio  i  motivi  di  tale
rifiuto.  Lo  stesso  vale  in  caso   di   rifiuto   di   ammissione
all'esercizio delle  funzioni  consolari  dei  membri  del  personale
consolare o di domanda di richiamo degli stessi.