(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
       Inizio e fine dei privilegi e delle immunita' consolari 
 
   1  -  Tutti  i  membri  dell'Ufficio  consolare  beneficiano   dei
privilegi e delle immunita' previste dalla presente  Convenzione  dal
momento del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza per
raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si  trovano  gia'  su  tale
territorio, a partire  dall'assunzione  delle  loro  funzioni  presso
l'Ufficio consolare. 
   2 - I membri della famiglia di un  membro  dell'Ufficio  consolare
nonche' i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi
e delle immunita'  previste  nella  presente  Convenzione  a  partire
dall'ultima delle seguenti date:  dal  momento  in  cui  il  suddetto
membro dell'Ufficio consolare  gode  di  privilegi  ed  immunita'  in
conformita'  del  comma  1  del  presente  articolo  o   dalla   data
dell'arrivo nel territorio dello Stato di residenza o dalla data alla
quale diventano membri della famiglia o del personale privato. 
   3  -  Quando  cessano  le  funzioni  di  un  membro   dell'Ufficio
consolare, i suoi privilegi ed immunita', nonche' quelli  dei  membri
della sua famiglia o dei membri del suo personale privato,  terminano
di regola alla prima delle  seguenti  date:  al  momento  in  cui  la
persona in questione lascia il territorio dello Stato  di  residenza,
oppure allo scadere di un  termine  ragionevole  che  gli  sia  stato
concesso a tal fine. Le immunita' ed i privilegi valgono fino a  quel
momento anche in caso di conflitto armato.  Per  quanto  riguarda  le
persone di cui al comma 2 del presente articolo, i loro  privilegi  e
le loro immunita' terminano dal momento in cui esse  cessano  di  far
parte  della  famiglia  o  di  essere  al  servizio  di   un   membro
dell'Ufficio consolare. Resta tuttavia inteso  che  se  tali  persone
esprimono l'intenzione di  lasciare  il  territorio  dello  Stato  di
residenza entro un termine successivo ragionevole, i loro privilegi e
le loro immunita' continuano  a  sussistere  fino  al  momento  della
partenza. 
   4 -  Tuttavia,  per  quanto  concerne  gli  atti  compiuti  da  un
funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle  proprie
funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione continua a sussistere senza
limiti di durata. 
   5 - Nel caso di decesso di  un  membro  dell'Ufficio  consolare  i
membri della sua  famiglia  continuano  a  godere  dei  privilegi  ed
immunita' di cui beneficiano fino alla prima delle seguenti date:  il
momento in cui lasciano  il  territorio  dello  Stato  di  residenza,
oppure lo scadere di un termine  ragionevole  accordato  loro  a  tal
fine.