(Convenzione - art. 32)
                             Articolo 32 
             Assicurazioni contro danni causati a terzi 
 
   - I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a  tutti  gli
obblighi prescritti dalle leggi e  dai  regolamenti  dello  Stato  di
residenza in materia di assicurazioni contro danni  causati  a  terzi
per l'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.