(Convenzione - art. 33)
                             Articolo 33 
Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunita' 
 
   1 - I membri del personale consolare, nonche' i membri della  loro
famiglia che esercitano una attivita' privata a carattere  lucrativo,
o che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo  o
residenti  permanenti  nello  Stato  di  residenza  non  godono   dei
privilegi e delle immunita' previste nel presente  Capitolo  per  gli
atti non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni. 
   2 - Lo Stato di residenza esercita la  propria  giurisdizione  nei
confronti delle persone di cui al comma 1 del  presente  articolo  in
modo tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle  funzioni
dell'Ufficio consolare.