Articolo 34 Esercizio di funzioni consolari da parte della missione diplomatica 1 - Le disposizioni della presente Convenzione sono altresi' applicabili, per quanto rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica. 2 - I nomi dei membri del personale della missione diplomatica assegnati alla sezione consolare o comunque incaricati di svolgere le funzioni consolari nella missione devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questi designata. 3 - Nell'esercizio delle funzioni consolari la missione diplomatica puo' rivolgersi: a) alle Autorita' locali della circoscrizione consolare; b) alle Autorita' centrali dello Stato di residenza, se cio' e' consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali rilevanti. 4 - I privilegi e le immunita' dei membri della missione diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo sono determinati dalle norme di Diritto Internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto riguarda la loro attivita' svolta nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione continua a sussistere senza limiti di durata.