(Convenzione - art. 34)
                             Articolo 34 
 Esercizio di funzioni consolari da parte della missione diplomatica 
 
   1 - Le  disposizioni  della  presente  Convenzione  sono  altresi'
applicabili,  per  quanto  rilevanti,  all'esercizio  delle  funzioni
consolari da parte della missione diplomatica. 
   2 - I nomi dei membri del  personale  della  missione  diplomatica
assegnati alla sezione consolare o comunque incaricati di svolgere le
funzioni  consolari  nella  missione  devono  essere  notificati   al
Ministero  degli  Affari  Esteri   dello   Stato   di   residenza   o
all'Autorita' da questi designata. 
   3  -  Nell'esercizio  delle   funzioni   consolari   la   missione
diplomatica puo' rivolgersi: 
 
a) alle Autorita' locali della circoscrizione consolare; 
b) alle Autorita' centrali dello  Stato  di  residenza,  se  cio'  e'
   consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello
   Stato di residenza o dagli accordi internazionali rilevanti. 
 
   4  -  I  privilegi  e  le  immunita'  dei  membri  della  missione
diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo sono  determinati
dalle  norme  di  Diritto  Internazionale  riguardanti  le  relazioni
diplomatiche. Tuttavia, per quanto riguarda la loro attivita'  svolta
nell'esercizio   delle   proprie    funzioni,    l'immunita'    dalla
giurisdizione continua a sussistere senza limiti di durata.